Operazione Trasparenza nella Pubblica Amministrazione
L' Articolo 21, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 recita:
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
N.B.: il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che l’obbligo di rendere pubblici i curricula vitae e le retribuzioni riguarda esclusivamente “i dirigenti e i segretari comunali e provinciali”. Non sono invece soggetti a questo adempimento i dati dei dipendenti ai quali, “negli enti privi di dirigenza, siano attribuite a norma di legge le relative funzioni”, né quelli del personale “che ricopre posizioni organizzative”.